Lo Studio Legale Tributario Carpitella a Verona offre assistenza nella consulenza fiscale e nel contenzioso tributario. 

Cerchi uno Studio Legale in campo Tributario?


Studio Legale Tributario Carpitella rappresenta contribuenti ed imprese in caso di verifica fiscale e ne difende gli interessi nel processo tributario, a seguito di proposizione di ricorso 

Lo Studio Legale opera a Verona, Brescia, Bergamo e Milano 

Lo Studio Legale Tributario riceve richieste da ogni parte d'Italia


Grazie alla sua forte specializzazione in campo tributario, lo Studio Legale Tributario Carpitella svolge la propria attività nella consulenza fiscale e nel contenzioso tributario con un team di Avvocati e Dottori Commercialisti. La pluriennale esperienza di Studio Legale Tributario Verona consente di offrire una completa assistenza nella risoluzione di problematiche tributarie e societarie sia in campo nazionale sia internazionale.

Richiedi una consulenza:





Contatti: (+39) 045 8940017 - (+39) 347 4475004 info@studiolegalecarpitella.it Lung'Adige Giacomo Matteotti 13/G, 37126 Verona, Italia




In particolare lo Studio Legale Tributario Carpitella:

assiste i clienti nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate o con Equitalia, al fine di ottenere provvedimenti di sgravio, di annullamento in autotutela o una definizione transattiva dei debiti fiscali;

assiste la clientela nelle procedure di interpello con l’Amministrazione Finanziaria, curandone tutti gli aspetti;

offre assistenza per la contestazione di cartelle esattoriali di Equitalia che possono essere contestate con ricorso per mezzo di un’opposizione. I termini del ricorso variano a seconda del tributo oggetto della cartella;

predispone ricorsi per l’impugnazione dell’estratto di ruolo, qualora ricorrano certe condizioni;

si occupa quindi della predisposizione di ricorsi alle Commissioni Tributarie, previa valutazione della sussistenza dei presupposti per adire la Giustizia tributaria;

si occupa in definitiva sia di attività giudiziale (contenzioso tributario, e quindi predisposizione di ricorsi, reclami e appelli dinanzi le Commissioni Tributarie), sia di attività stragiudiziale (redazione di pareri su questioni fiscali, predisposizione di istanze di interpello, predisposizione di istanze di rimborso, predisposizione di istanze di annullamento in autotutela, predisposizione di istanze di accertamento con adesione dinanzi l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Dogane ed i vari Agenti della Riscossione del gruppo Equitalia e gli Enti locali come Comuni, Regioni, Province);

redige reclami e istanze di mediazione qualora previsto ex lege.

Rimangono escluse dalla gestione tributaria le controversie riguardanti gli atti:Come stabilito dall’art. 1 del D.L.gs. n. 546/1992, la giurisdizione tributaria è esercitata:

- Dalla Commissione tributaria provinciale (giudizi di primo grado) o
- Dalla Commissione tributaria regionale (giudizi di secondo grado).

Il successivo art. 2 del citato D.L.gs n. 546/1992 individua, poi, l’oggetto della giurisdizione tributaria. Nel dettaglio, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
- Tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali (vedasi spiegazione sotto*), le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio;
- Le controversie di natura catastale, come quelle concernenti l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, la definizione di una classe catastale dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.


Nel dettaglio sono riportati i tributi regionali, provinciali e comunali*:


Tra i TRIBUTI REGIONALI rientrano: 

- Addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva (D.L.gs. 21 dicembre 1990 n. 398); 

- Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica (Legge 5 gennaio 1994, n. 36);

- Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (D.L.gs. 21 dicembre 1990 n. 398, Legge 28 dicembre 1995 n.549);

- Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile D.L. 5 ottobre 1993, n.400);

- Tassa di abilitazione all’esercizio professionale (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Legge 28 dicembre 1995 n. 549); 

- Tasse automobilistiche regionali (D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504); 

- Tasse sulle concessioni regionali (D.L.gs. 22 giugno 1991 n. 230); 



Tra i  TRIBUTI PROVINCIALI rientrano:

- Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504);

- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle provincie (cd. TOSAP), disciplinata dal D.L.gs. 507/1993.




Tra i TRIBUTI COMUNALI rientrano:

- Imposta comunale sugli immobili – ICI ovvero IMU (D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504);

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (D.L.gs. 15 novembre 1993 n. 507);

- La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle provincie (cd. TOSAP), disciplinata dal D.L.gs. 507/1993;

- La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU, di cui al D.L.gs. 15 novembre 1993 n. 507) progressivamente sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi (istituita dal D.L.gs. 5 febbraio 1997 n. 22);

- Addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica (D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).





Rimangono escluse dalla gestione tributaria le controversie riguardanti gli atti: 

dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento; 

se previsto, dell’avviso che precede l’espropriazione forzata.

Da quanto riportato sopra si evince che per le diverse tipologie di liti tributarie (art.2 del citato D.L.gs. n. 546/1992) vi sono due gradi di giudizio di merito, e più nel dettaglio: 

- In primo grado, dinanzi alla Commissione provinciale tributaria territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione; 

- In appello (ovvero secondo grado), dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale, qualora vi siano i presupposti, è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. 

Lo studio offre un servizio qualificato di consulenza tributaria e assistenza nella redazione del ricorso tributario. Si avvale di un team di esperti e avvocati tributaristi per la risoluzione in via amministrativa delle problematiche fiscali che riguardano i contribuenti, sia le persone fisiche che le persone giuridiche.



Studio Legale Tributario Verona, Avvocati Tributaristi Verona 

Studio Legale Carpitella, Copyright © 2020 P.I: 03836890230 | C.F: CRPLCU72L20L781T | Lung'Adige Giacomo Matteotti 13/G, 37126 Verona, Italia